Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ancorché non passate in giudicato. La Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che non può parlarsi di disparità di trattamento fra l'ipotesi di esecuzione di sentenza amministrativa di primo grado, perseguita attraverso il giudizio di ottemperanza, e l'ipotesi di esecuzione delle sentenze di primo grado del giudice ordinario, in quanto il legislatore nella propria discrezionalità ha voluto dare concretezza al principio di esecutività delle sentenze di primo grado, evitando che l'amministrazione possa arbitrariamente sottrarsi alle pronunce giurisdizionali. Inoltre, sono comunque differenti e quindi non comparabili le azioni esecutive esperibili davanti al giudice ordinario secondo le norme di procedura civile, trattandosi di sentenze o di provvedimenti esecutivi che non richiedono l'esame di merito proprio del giudizio di ottemperanza. Stante la diversità degli istituti, non può, pertanto, parlarsi né di pregiudizio per la tutela dei diritti del creditore, né di pregiudizio per la ragionevole durata del processo, la quale è garantita dai tempi processuali disposti dal codice di procedura civile. Infine, in relazione all'asserita violazione del principio di buon andamento, la Corte ha più volte affermato che detto principio si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione. - Prec. specifico v. ordinanza n. 122/2005. - In tema di giudizio di ottemperanza v. sentenza n. 406/1998.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ancorché non passate in giudicato. Non può infatti parlarsi di disparità di trattamento fra l'ipotesi di esecuzione di sentenza amministrativa di primo grado, perseguita attraverso il giudizio di ottemperanza, e l'ipotesi di esecuzione delle sentenze di primo grado del giudice ordinario, in quanto il legislatore nella propria discrezionalità ha voluto dare concretezza al principio di esecutività delle sentenze di primo grado, evitando che l'amministrazione possa arbitrariamente sottrarsi alle pronunce giurisdizionali. Va aggiunto che sono comunque differenti e quindi non comparabili le azioni esecutive esperibili davanti al giudice ordinario secondo le norme di procedura civile, trattandosi di sentenze o di provvedimenti esecutivi che non richiedono l'esame di merito proprio del giudizio di ottemperanza. Stante la diversità degli istituti, non può pertanto parlarsi né di pregiudizio per la tutela dei diritti del creditore, né di pregiudizio per la ragionevole durata del processo, la quale è garantita dai tempi processuali disposti dal codice di procedura civile. Infine, in relazione all'asserita violazione del principio di buon andamento, la Corte ha più volte affermato che detto principio si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che ne costituiscono espressione. - In tema di giudizio di ottemperanza, v. la citata sentenza n. 406/1998. - Sui limiti dell’estensibilità del principio di buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso, v. le citate ordinanze n. 94/2004 e n. 458/2002.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 27, primo comma, n. 4, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato), in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata con la sent. n. 406 del 1998 e non sono stati addotti motivi nuovi e diversi idonei ad indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. - S. n. 406/1998.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. - degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), nella parte in cui stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato. Invero - premesso che lo scrutinio di costituzionalità deve incentrarsi sugli artt. 37 della legge n. 1034 del 1971, e 27, primo comma, numero 4 del regio decreto n. 1054 del 1924, che sono le norme dalle quali può dedursi il presupposto contestato, mentre gli artt. 90 e 91 del r.d. n. 642 del 1907 hanno la sola funzione di regolamentazione della procedura per i ricorsi cui le prime si riferiscono - la procedura di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione comporta l'esercizio di una giurisdizione estesa anche al merito, <<di modo che non è irragionevole, nell'attuale contesto del sistema processuale, la scelta di porre, come presupposto della speciale azione, l'esistenza di una cosa giudicata, anche se è stata auspicata una diversa soluzione legislativa accompagnata da modifiche del processo amministrativo>>. Peraltro, l'azione di ottemperanza al giudicato, così come configurata, non esclude ne' limita la ulteriore tutela giurisdizionale, potendo il soggetto interessato, da un canto, avvalersi dell'azione esecutiva ordinaria per espropriazione forzata in base a sentenza esecutiva contenente la condanna al pagamento di una somma di denaro; dall'altro canto, proporre le normali azioni di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, nonché le impugnazioni contro gli atti della Amministrazione che siano in contrasto con le statuizioni contenute in una sentenza provvista di esecuzione, ancorché non definitiva. In ogni caso, la mancata adozione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti che rimuovano o interrompano gli effetti persistenti e produttivi di ulteriori conseguenze giuridiche a seguito di atti annullati o comportamenti dichiarati illegittimi da sentenza esecutiva o il mancato conformarsi alle statuizioni della medesima sentenza esecutiva - ancorché non ancora suscettibile di coazione in forma specifica attraverso il giudizio di ottemperanza - è un comportamento a rischio dell'Amministrazione inadempiente, <<potendo ravvisarsi responsabilità nelle diverse forme - a seconda della sussistenza dei relativi presupposti - e nelle sedi competenti>>. - <<Sulle possibilità di esecuzione delle ordinanze di sospensiva del giudice amministrativo>>, v., tra le altre, S. n. 419/1995. - Riguardo alle controversie patrimoniali attribuite alla giurisdizione esclusiva, cfr. S. n. 190/1985, 'ex multis'. - V., inoltre, S. nn. 435/1995 e 82/1996. red.: G. Leo
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 113 cost.
Nessuna norma costituzionale garantisce il principio del doppio grado di giudizio, e l'art. 125, comma secondo, Cost., prevedendo che nella regione sono istituiti organi di giusitizia amministrativa di primo grado, comporta soltanto l'impossibilità di attribuire ai T.A.R. competenze giurisdizionali in unico grado, garantendo così il doppio grado per le sole controversie che il legislatore ordinario attribuisca ai suddetti organi. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi secondo e terzo, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui attribuisce esclusivamente al Consiglio di Stato in unico grado la competenza in ordine ad alcuni ricorsi per l'ottemperanza del giudicato civile e amministrativo). - S. nn. 41/1965, 22 e 117/1973, 186/1980, 78/1984, 80/1988; 62/1981, 8/1982.
Art. 3 cost. · Art. 125 cost. · Art. 111 cost. · Art. 37 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
L'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione e` giustificato da esigenze di economia processuale che sono comuni sia nei procedimenti davanti al giudice ordinario, sia in quelli pendenti davanti al giudice amministrativo. L'art. 111 III c. Cost. pur riferendosi espressamente solo al procedimento davanti al Consiglio di Stato non impedisce al legislatore ordinario di introdurre altri sistemi processuali idonei a soddisfare le medesime esigenze di economicita` mirando ad ottendere, in tema di giurisdizione la pronunzia conclusiva della Corte di Cassaione. Non vi e` ragione per non applicare, anche nel corso del processo amministrativo di primo grado, dinanzi ai TAR l'art. 41 c.p.c. il quale ammette il regolamento di giurisdizione finche` la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Non e`, pertanto, fondata l'eccezione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, III c. e 37 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nella parte in cui applicano al processo amministrativo dinanzi ai TAR l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione. - Cfr. s.n. 73/1973; 135/1975.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 103 cost. · Art. 111 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1971
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art37 · fonte su Normattiva