Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La omessa previsione, da parte dell'art. 36 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dell'esperibilità, in favore del terzo, di un mezzo giurisdizionale eguale a quello previsto e disciplinato dall'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., contro la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in secondo grado, determina una situazione di contrasto con principio di eguaglianza e diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto, nonostante l'incidenza del giudicato del Consiglio di Stato nella sfera del terzo opponente, allo stato della disciplina del processo amministrativo, manca la possibilità per il terzo medesimo di far valere le sue ragioni allo scopo di rimuovere il pregiudizio derivante dal giudicato che ha prodotto una situazione incompatibile con la sua. Infatti, pur considerando che la giurisprudenza amministrativa dimostra non solo propensione ad ammettere l'intervento nel processo di soggetti che abbiano un qualsiasi interesse nella controversia, ma anche la legittimazione di soggetti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado ad appellare la sentenza emessa a conclusione di quest'ultimo giudizio, nel caso in cui ciò non avvenga, appare indispensabile consentire al terzo toccato dal giudicato di far valere le sue ragioni dotandolo di un apposito mezzo di impugnazione equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze. Pertanto il suddetto articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 113 Cost. - nella parte in cui non prevede tra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato l'opposizione di terzo ordinaria. Inoltre, in applicazione dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, deve estendersi la dichiarazione di illegittimità costituzionale all'art. 28 della medesima legge, nella parte in cui non prevede, fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato, l'opposizione di terzo ordinaria. red.: G. Leo
Art. 36 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 28 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art36 · fonte su Normattiva