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L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonche' dagli articoli 3 e 5 della presente, legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sara' fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43. Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010
