Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonche' dagli articoli 3 e 5 della presente, legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sara' fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43. Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art38 · fonte su Normattiva