Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato

Art. 9 — Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona

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La votazione e' segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.

Testo in vigore dal 3 marzo 1956 al 8 agosto 1991

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1949 al 3 marzo 1956. 13 parole tolte.

tolto: Ciascun notaio ha diritto di voto per tutti i componenti del Consiglio nazionale.La votazione e' segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;577~art9 · fonte del testo