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Il Fondo di cui al precedente articolo 1 ha lo scopo di provvedere:

  • a)all'assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
  • b)al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
  • c)all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
  • d)alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
  • e)alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo;
  • f)alla concessione di contributi ad Enti morali che svolgano attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo, nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.

Testo in vigore dal 9 novembre 1960 al 10 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1265~art2 · fonte del testo