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Il Fondo di cui al precedente articolo 1 ha lo scopo di provvedere:
- a)all'assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
- b)al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
- c)all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
- d)alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
- e)alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo;
- f)alla concessione di contributi ad Enti morali che svolgano attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo, nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.
Testo in vigore dal 9 novembre 1960 al 10 novembre 1967
