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Il Fondo di cui al precedente articolo 1 ha lo scopo di provvedere:
- a)all'assistenza degli orfani dei militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
- b)al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
- c)all'assicurazione del personale della Guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
- d)alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita'; ((e) alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attivita' di servizio l'indennita' e' corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:
- 1)alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare e' attribuita a questi ultimi una quota dell'indennita' pari ad un terzo o alla meta', a seconda che esistano o non esistano figli nati dal secondo matrimonio;
- 2)ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali;
- 3)ai genitori;
- 4)ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali. In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennita' di buonuscita e' devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza)).
- f)alla concessione di contributi ad Enti morali che svolgano attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo, nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.
Testo in vigore dal 10 novembre 1967 al 24 dicembre 1980
