Art. 21 — Contributo a carico dello Stato
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Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000. A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso e' stabilito in 2.454.500.000 lire ed e' elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1974 al 29 aprile 1990
