Art. 21 — Contributo a carico dello Stato
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Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000. A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso e' stabilito in 2.454.500.000 lire ed e' elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974. 1 2 345678(10)11
Gli interventi su questo articolo(10)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 30 dicembre 1989
1con decorrenza dal 1 gennaio 1982
Il Decreto 30 dicembre 1989 (in G.U. 14/3/1990, n. 61) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, fissato, a partire dall'anno 1974, in L. 3.224.500.000, e' cosi' aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 1982, L. 3.872.624.500; a decorrere dal 1° gennaio 1983, L. 4.662.640.000; a decorrere dal 1° gennaio 1984, L. 5.245.470.000; a decorrere dal 1° gennaio 1985, L. 5.749.035.120; a decorrere dal 1° gennaio 1986, L. 6.070.981.086; a decorrere dal 1° gennaio 1987, L. 6.423.097.989".
Decreto 23 marzo 1990
2con decorrenza dal 1 gennaio 1988
Il Decreto 23 marzo 1990 (in G.U. 21/9/1990, n. 221) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, da L. 6.423.097.989 a L. 6.769.945.280 annue".
Decreto 10 aprile 1991
3con decorrenza dal 1 gennaio 1989
Il Decreto 10 aprile 1991 (in G.U. 16/10/1991, n. 243) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1989, da L. 6.769.945.280 a L. 7.392.780.246".
Decreto 6 maggio 1993
4con decorrenza dal 1 gennaio 1991
Il Decreto 6 maggio 1993 (in G.U. 11/8/1993, n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1991 da L. 7.917.667.643 a L. 8.519.410.383".
Decreto 17 novembre 1994
5con decorrenza dal 1 gennaio 1992
Il Decreto 17 novembre 1994 (in G.U. 20/12/1994, n.296) ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che " Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1992, da L. 8.519.410.383 a L. 9.081.691.468".
Decreto 3 giugno 1996
6con decorrenza dal 1 gennaio 1993
Il Decreto 3 giugno 1996 (in G.U. 25/06/1995, n. 147) ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1993, da L. 9.081.691.468 a L. 9.444.959.127".
Decreto 5 maggio 1997
7con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il Decreto 5 maggio 1997 (in G.U. 05/06/1997, n.129) ha disposto (con l'art 1, comma 2) che " Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1994, da L. 9.444.959.127 a L. 9.879.427.247".
Decreto 15 aprile 1998
8con decorrenza dal 1 gennaio 1996
Il Decreto 15 aprile 1998 (in G.U. 11/5/1998, n. 107) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 21, comma 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, da L. 9.879.427.247 a L. 10.531.469.445".
Decreto 21 aprile 1999
9con decorrenza dal 1 gennaio 1997
Il Decreto 21 aprile 1999 (in G.U. 31/05/1999, n.125) ha disposto (con l'art.1, comma 2) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1997, da L. 10.531.469.445 a L. 10.952.728.222".
Decreto 6 aprile 2000
11con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Il Decreto 6 aprile 2000 (in G.U. 1/06/2000, n.126) ha disposto (con l'art 1, comma 2) che "Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, da L. 10.952.728.222 a L. 11.149.877.330".
Testo in vigore dal 16 giugno 2000 al 18 gennaio 2001
