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Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000. A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso e' stabilito in 2.454.500.000 lire ed e' elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 30 dicembre 1989

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1982

Il Decreto 30 dicembre 1989 (in G.U. 14/3/1990, n. 61) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, fissato, a partire dall'anno 1974, in L. 3.224.500.000, e' cosi' aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 1982, L. 3.872.624.500; a decorrere dal 1° gennaio 1983, L. 4.662.640.000; a decorrere dal 1° gennaio 1984, L. 5.245.470.000; a decorrere dal 1° gennaio 1985, L. 5.749.035.120; a decorrere dal 1° gennaio 1986, L. 6.070.981.086; a decorrere dal 1° gennaio 1987, L. 6.423.097.989".

Testo in vigore dal 29 aprile 1990 al 6 ottobre 1990

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  30. 31 ottobre 1991 — 26 agosto 1993per un anno
  31. 6 ottobre 1990 — 31 ottobre 1991per un anno
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  33. 10 gennaio 1974 — 29 aprile 1990testo originarioper 16 anni

urn:nir:stato:legge:1973-12-22;903~art21 · fonte su Normattiva