Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Art. 16 — Scopi dei consorzi
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I consorzi possono essere costituiti per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva, da realizzare con mezzi tecnici tradizionali o con quelli che la moderna tecnica sara' in grado di apprestare di volta in volta.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 8 maggio 2004
