Istituzione del giudice di pace

Art. 46 — Regime fiscale

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Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di due milioni di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99.

Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 18 luglio 1998

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/1999

    Questione infondata
    16 luglio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace). - S. nn. 108 e 162/1983, 431/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 322 c.p.c. · Art. 46 Istituzione del giudice di pace

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art46 · fonte su Normattiva