Istituzione del giudice di pace

Art. 46 — Regime fiscale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1998 al 1 gennaio 2005. Leggi il testo vigente →

Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)). 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

4

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.

Testo in vigore dal 18 luglio 1998 al 1 gennaio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/1999

    Questione infondata
    16 luglio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace). - S. nn. 108 e 162/1983, 431/1997.

    Art. 3 cost. · Art. 322 c.p.c. · Art. 46 Istituzione del giudice di pace

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art46 · fonte su Normattiva