Art. 46 — Regime fiscale
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Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
4con decorrenza dal 2 giugno 1999
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
Testo in vigore dal 18 luglio 1998 al 1 gennaio 2005
