Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 1 l. n. 374 del 1991 e, per conseguenza, dell'intero testo della legge medesima - sollevate con riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disp. trans. della Costituzione, agli artt. 102, commi primo e secondo, 106, commi primo e secondo, e alla VII disp. trans. Cost., e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione - in quanto le questioni stesse risultano prospettate in termini ambigui, perplessi e comunque contraddittori. red.: S. Di Palma
Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 106 cost. · Art. 39 Istituzione del giudice di pace