Art. 10 — Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
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Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice ((, sentito il pubblico ministero,)) con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere e' il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento e' comunicata o trasmessa con le modalita' indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione puo' altresi' essere disposta in ogni momento, su richiesta ((del pubblico ministero e)) dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalita' ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta puo' essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6. 3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono piu' essere richieste ((dal pubblico ministero e)) dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 5 maggio 2001
