Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 10 — Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

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Se nei termini previsti ((dai commi 1, lettera c), e 4 dell'articolo 5)) l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito ((o a presentare la documentazione richiesta)) ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere e' il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento e' comunicata o trasmessa con le modalita' indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione puo' altresi' essere disposta in ogni momento, su richiesta del pubblico ministero e dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalita' ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta puo' essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6. 3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono piu' essere richieste dal pubblico ministero e dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 54/2005

    Questione infondata
    28 gennaio 2005

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ora sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 6 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 10 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art10 · fonte su Normattiva