Art. 7 — Indagini preliminari
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L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, ((sentito il pubblico ministero, ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,)) se l'istanza e' accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata. Il giudice per le indagini preliminari e' competente, altresi', per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4, 10 e 12.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 5 maggio 2001
