Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 1 — Servizio nazionale della protezione civile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1992 al 14 settembre 1999. Leggi il testo vigente →

E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Testo in vigore dal 17 marzo 1992 al 14 settembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 418/1992

    Questione infondata
    9 novembre 1992

    La legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, lungi dal modificare la ripartizione delle materie e delle competenze fra Stato e regioni, corrisponde all'ineludibile esigenza di una direzione unitaria degli interventi cui sono chiamati - tanto in fase di previsione e prevenzione dei rischi, che in fase di emergenza - molteplici organismi, sia statali che territoriali, qualificati come componenti del servizio; a tal fine - tenuto conto della rilevanza nazionale delle attività di tutela nel loro complesso e dell'ampio coinvolgimento in esse dell'amministrazione statale - è giustificata l'attribuzione di poteri di promozione e coordinamento al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per la protezione civile (in coerenza con le previsioni dell'art. 95 Cost. e con l'art. 5, L. n. 400 del 1988), senza che ciò comporti lesione alcuna di competenze regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 1, comma secondo, L. 24 febbraio 1992 n. 225).

    Art. 117 cost. · Art. 1 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 2 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 4 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art1 · fonte su Normattiva