Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 418/1992

    Questione infondata
    9 novembre 1992

    La legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, lungi dal modificare la ripartizione delle materie e delle competenze fra Stato e regioni, corrisponde all'ineludibile esigenza di una direzione unitaria degli interventi cui sono chiamati - tanto in fase di previsione e prevenzione dei rischi, che in fase di emergenza - molteplici organismi, sia statali che territoriali, qualificati come componenti del servizio; a tal fine - tenuto conto della rilevanza nazionale delle attività di tutela nel loro complesso e dell'ampio coinvolgimento in esse dell'amministrazione statale - è giustificata l'attribuzione di poteri di promozione e coordinamento al Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, al Ministro per la protezione civile (in coerenza con le previsioni dell'art. 95 Cost. e con l'art. 5, L. n. 400 del 1988), senza che ciò comporti lesione alcuna di competenze regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalità dell'art. 1, comma secondo, L. 24 febbraio 1992 n. 225).

    Art. 117 cost. · Art. 1 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 2 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 4 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art1 · fonte su Normattiva