Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 15 — Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali

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L'unita' sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della presente legge, e' una struttura operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunita' montane Organi della unita' sanitaria locale sono:

  • 1)l'assemblea generale;
  • 2)il comitato di gestione e il suo presidente. L'assemblea generale e' costituita:
  • a)dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;
  • b)dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;
  • c)dall'assemblea generale della comunita' montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell'unita' sanitaria locale. Qualora il territorio della unita' sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunita' montana, l'assemblea sara' integrata da rappresentanti di tali comuni. In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune puo' stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali all'attivita' delle unita' sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni puo' attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla presente legge. L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo e' formata dai rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalita'. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale. La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni. L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente. Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unita' sanitaria locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino piu' esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali. Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunita' montana, quando il territorio di questa coincida con l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unita' sanitarie locali e dei loro servizi e, in particolare, per:
  • 1)assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unita' sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;
  • 2)prevedere un ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale, articolato distintamente per la responsabilita' sanitaria ed amministrativa e collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di direzione dell'unita' sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di professionalita' e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
  • 3)predisporre bilanci e conti consuntivi da parte dell'unita' sanitaria locale, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;
  • 4)emanare il regolamento organico del personale dell'unita' sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui all'articolo 47;
  • 5)predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati. ((Il segretario della comunita' montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunita' montana in funzione di unita' sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo)). La legge regionale stabilisce altresi' norme per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unita' sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.

Testo in vigore dal 29 marzo 1981 al 27 aprile 1982

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 452/1989

    Parametro
    27 luglio 1989

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della predetta legge n.…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 97 cost. · Art. 4 Istituzione del servizio sanitario nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art15 · fonte su Normattiva