Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Art. 10 — Cancellazione dall'albo - Sospensione dall'esercizio dell'attività
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Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione adottato dalla competente autorita' comporta la cancellazione dall'albo. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione adottato dalla competente autorita' comporta la sospensione dall'esercizio dell'attivita' di consulenza e deve essere annotato nell'albo.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
