Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro

Art. 10 — Cancellazione dall'albo - Sospensione dall'esercizio dell'attività

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Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione adottato dalla competente autorita' comporta la cancellazione dall'albo. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione adottato dalla competente autorita' comporta la sospensione dall'esercizio dell'attivita' di consulenza e deve essere annotato nell'albo.

Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art10 · fonte del testo