Art. 8 — Albo dei consulenti del lavoro
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E' istituito in ogni Provincia l'albo dei consulenti del lavoro. Per l'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 2 della presente legge, e' necessario che le persone munite della prescritta autorizzazione siano iscritte nell'albo dei consulenti del lavoro. Il consulente puo' esercitare l'attivita' nella Provincia nel cui albo e' iscritto. L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui e' in possesso l'iscritto. L'albo e' compilato secondo l'ordine cronologico di iscrizione; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'. In relazione all'estensione territoriale dell'autorizzazione amministrativa si puo' essere iscritti in piu' albi provinciali.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
