Art. 26 — Esercizio abusivo dell'autotrasporto
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Chiunque esercita l'attivita' di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito a norma dell'articolo 348 del codice penale. In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo. ((Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresi' al sequestro della merce trasportata, di cui puo' essere disposta la confisca con la sentenza di condanna. Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullita' del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.))
Testo in vigore dal 29 marzo 1993 al 15 gennaio 2000
