Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Art. 7 — Durata del mandato
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I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il triennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 6 aprile 1987
