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I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il triennio del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 6 aprile 1987

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art7 · fonte su Normattiva