Art. 7 — Durata del mandato
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I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il ((quinquennio)) del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132
3Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 30 settembre 1987".
Testo in vigore dal 6 aprile 1987 al 24 gennaio 2006
