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I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, scaduto il ((quinquennio)) del loro mandato, restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132

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Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 30 settembre 1987".

Testo in vigore dal 6 aprile 1987 al 24 gennaio 2006

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art7 · fonte su Normattiva