Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 13 — Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni

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I requisiti d'ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'Albo sono:

  • 1)cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia, per gli stranieri, imprenditori e amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani;
  • 2)assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi a delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;
  • 3)certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attivita' specifica della ditta;
  • 4)certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B), per il quale il richiedente e' stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attivita' di imprenditore da lui svolta. Se questi non e' ancora iscritto a ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio;
  • 5)certificato (facoltativo) di iscrizione in una associazione di categoria.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 4 aprile 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art13 · fonte del testo