Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 13 — Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1977 al 15 gennaio 1978. Leggi il testo vigente →

((I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'albo sono:

  • 1)cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani. La iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;
  • 2)assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;
  • 3)adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;
  • 4)adempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
  • 5)certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
  • 6)certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria. Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere e' rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne)).

Testo in vigore dal 10 settembre 1977 al 15 gennaio 1978

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1965 al 10 settembre 1977. 65 parole tolte, 230 parole aggiunte in 7 capoversi.

I requisiti tolto: d'ordine aggiunto: di ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione tolto: nell'Albo aggiunto: nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italiatolto: , per gli stranieritolto: , imprenditori e aggiunto: imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italianiaggiunto: . La iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi tolto: a aggiunto: ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa …

3) aggiunto: adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

aggiunto: 4) adempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

aggiunto: 5) certificato di iscrizione alla tolto: Camera aggiunto: camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; tolto: 4) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito per cui il richiedente e' stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attivita' di imprenditore da lui svolta. Se questi non e' ancora iscritto al ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto Ufficio aggiunto: se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

tolto: 5aggiunto: 6) certificato (facoltativo) di iscrizione tolto: in aggiunto: ad una associazione di categoriaaggiunto: . Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere e' rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art13 · fonte del testo