Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 13 — Requisiti d'ordine generale per le iscrizioni

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((I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

  • 1)cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia;
  • 2)assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;
  • 3)osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;
  • 4)osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
  • 5)certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;
  • 6)certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria. Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresi' prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne)).

Testo in vigore dal 15 gennaio 1978 al 29 settembre 1982

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Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1977 al 15 gennaio 1978. 63 parole tolte, 83 parole aggiunte in 7 capoversi.

I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per tolto: la iscrizione aggiunto: l'iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani. tolto: La iscrizione aggiunto: L'iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla tolto: CEE aggiunto: C.E.E. non residenti in Italia;

… direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui tolto: ai numeri aggiunto: al n. 1) e aggiunto: al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) tolto: adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, aggiunto: osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

4) tolto: adempimento agli obblighi relativi al pagamento aggiunto: osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria tolto: e agricolturaaggiunto: , agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad tolto: una associazione aggiunto: un'associazione di categoria. Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente … non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4)tolto: , costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione tolto: italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere e' rilasciato dallo Stato estero, costituisce aggiunto: dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresi' prova sufficiente una dichiarazione giurata tolto: rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorita' aggiunto: resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato tolto: stesso aggiunto: straniero o, negli Stati tolto: membri in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art13 · fonte del testo