Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 20 — Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione

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L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo puo' essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico dei costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:

  • 1)sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
  • 2)siano in corso procedimenti penali relativi al casi contemplati nel successivo articolo 21, n. 2);
  • 3)siano in corso accertamenti per responsabilita' concernenti irregolarita' nella esecuzione di lavori;
  • 4)condotta tale da turbare gravemente la normalita' dei rapporti con la stazione appaltante;
  • 5)negligenza nella esecuzione di lavori;
  • 6)infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
  • 7)inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente articolo 19. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a piu' soci o al direttore tecnico se si tratti di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di societa'. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 4 aprile 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 563/1989

    Questione infondata
    20 dicembre 1989

    La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, applicabile in pendenza di processo penale, ha natura cautelare ed effetti provvisori, e non assume carattere di sanzione anticipata per le conseguenze, del tutto indirette ed eventuali, pur se irreversibili, che possono derivarne (impossibilità per il costruttore di partecipare agli appalti pubblici indetti in pendenza di sospensione). Essa pertanto non viola il principio di non colpevolezza, il quale non viene in causa nei provvedimenti cautelari se non per la prudenza con cui questi devono essere adottati e per la rigorosa osservanza delle condizioni tassativamente previste dalla legge. Ne' può farsi riferimento al principio di personalità della responsabilità penale (art. 27. comma primo, Cost.) per censurare l'applicabilità della sospensione ad una società in accomandita semplice in caso di procedimento penale a carico di socio amministratore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, n. 2, della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 23, L. 13 settembre 1982 n. 646).

    Art. 20 Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori · Art. 23 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia · Art. 27 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art20 · fonte su Normattiva