Art. 20 — Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 settembre 1982 al 1 gennaio 1997. Leggi il testo vigente →
L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo puo' essere sospesa dal Comitato centrale, quando a carico dei costruttore si verifichi uno dei seguenti casi:
- 1)sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- 2)siano in corso procedimenti penali relativi al casi contemplati nel successivo articolo 21, n. 2) ((o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;))
- 3)siano in corso accertamenti per responsabilita' concernenti irregolarita' nella esecuzione di lavori;
- 4)condotta tale da turbare gravemente la normalita' dei rapporti con la stazione appaltante;
- 5)negligenza nella esecuzione di lavori;
- 6)infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7)inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente articolo 19. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando la ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a piu' soci o al direttore tecnico se si tratti di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di societa' o di consorzio. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) determina la durata della sospensione.
Testo in vigore dal 29 settembre 1982 al 1 gennaio 1997
