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La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente. La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

  • a)per dimissioni dell'interessato;
  • b)d'ufficio, per il venire meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge o per iscrizione ad altro albo;
  • c)per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo. Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione. Queste sanzioni sono:
  • 1)il richiamo;
  • 2)la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
  • 3)la radiazione dall'albo. Il presidente del consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'interessato, riferisce al consiglio che decide se si debba procedere o meno al giudizio disciplinare. In caso affermativo il presidente nomina un relatore, fissa la data della seduta per la discussione ed informa l'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima, affinche' possa presentarsi personalmente per esporre le sue ragioni o depositare memoria scritta. Nel giorno fissato per la discussione il consiglio, ascoltate le parti, adotta eventuali sanzioni disciplinari. Nei confronti degli iscritti che abbiano subito condanne a pene detentive inferiori a cinque anni, ovvero verso coloro che siano stati colpiti da mandato di cattura, il consiglio puo' applicare la sospensione o la radiazione dall'albo. Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate.

Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art9 · fonte su Normattiva