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[1]Le entrate dell'Azienda sono costituite:
- a)dalla tassa di circolazione sugli autoveicoli, il cui provento sara' per intero devoluto all'Azienda, rimanendo soppressa la compartecipazione ad esso delle Provincie e dei Comuni;
- b)dal contributo di miglioramento stradale a carico de gli autoveicoli istituito con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2446;
- c)da un contributo fisso annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di L. 180,000,000 per un ventennio da pagarsi in rate trimestrali anticipate di L. 45,000,000 ciascuna; 1
- d)dal provento dei canoni sulla pubblicita' lungo le strade statali fuori degli abitati;
- e)dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie spettanti allo Stato per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;
- f)dai canoni per la concessione di occupazioni e di attraversamento delle strade statali;
- g)da tutti i proventi di qualunque natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade affidate all'Azienda e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse;
- h)dal contributo integrativo dell'utenza stradale da parte di aziende industriali e di trasporti che usino di strade statali in modo da determinarne un eccezionale logorio sia con autoveicoli, sia con carri a trazione animale. Sono esclusi da tale contributo gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici concessi od autorizzati e quelli in uso alle Amministrazioni dello Stato.
[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno stabiliti l'entita' ed i limiti del contributo suddetto e fissate tutte le altre norme occorrenti per coordinarne l'applicazione in rapporto agli altri tributi sulla circolazione;
- i)dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 5 gennaio 1931, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 9 aprile 1931, n. 365, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo annuo di L. 180.000.000, stabilito dall'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e' ridotto, per l'esercizio finanziario 1930-31, di L. 25.000.000".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1931 al 5 maggio 1931
