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[1]Le entrate dell'Azienda sono costituite:

  • a)dalla tassa di circolazione sugli autoveicoli, il cui provento sara' per intero devoluto all'Azienda, rimanendo soppressa la compartecipazione ad esso delle Provincie e dei Comuni;
  • b)dal contributo di miglioramento stradale a carico de gli autoveicoli istituito con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2446;
  • c)da un contributo fisso annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di L. 180,000,000 per un ventennio da pagarsi in rate trimestrali anticipate di L. 45,000,000 ciascuna; 12346
  • d)dal provento dei canoni sulla pubblicita' lungo le strade statali fuori degli abitati;
  • e)dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie spettanti allo Stato per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;
  • f)dai canoni per la concessione di occupazioni e di attraversamento delle strade statali;
  • g)da tutti i proventi di qualunque natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade affidate all'Azienda e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse;
  • h)dal contributo integrativo dell'utenza stradale da parte di aziende industriali e di trasporti che usino di strade statali in modo da determinarne un eccezionale logorio sia con autoveicoli, sia con carri a trazione animale. Sono esclusi da tale contributo gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici concessi od autorizzati e quelli in uso alle Amministrazioni dello Stato.

[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno stabiliti l'entita' ed i limiti del contributo suddetto e fissate tutte le altre norme occorrenti per coordinarne l'applicazione in rapporto agli altri tributi sulla circolazione;

  • i)dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 5 gennaio 1931, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 9 aprile 1931, n. 365, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo annuo di L. 180.000.000, stabilito dall'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e' ridotto, per l'esercizio finanziario 1930-31, di L. 25.000.000".

L. 26 marzo 1931, n. 307

2

La L. 26 marzo 1931, n. 307 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e', per l'esercizio finanziario 1931-32, stabilito in L. 130.000.000".

L. 24 marzo 1932, n. 316

3

La L. 24 marzo 1932, n. 316 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e', per l'esercizio finanziario 1932-33, stabilito in L. 130.000.000".

Regio D.L. 18 giugno 1932, n. 758

4

Il Regio D.L. 18 giugno 1932, n. 758 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, fissato per l'esercizio 1931-32 in L. 130.000.000, e' aumentato di L. 50.000.000".

L. 29 aprile 1935, n. 603

6

La L. 29 aprile 1935, n. 603 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lett. C, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1935-36, in L. 169.500.000".

Testo in vigore dal 1 giugno 1935 al 22 giugno 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

17 versioni dal 1928

1928oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 29 maggio 1948 — 22 dicembre 2008per 61 anni
  3. 20 agosto 1946 — 29 maggio 1948abrogatoper un anno
  4. 4 ottobre 1944 — 20 agosto 1946per un anno
  5. 15 luglio 1943 — 4 ottobre 1944per un anno
  6. 15 luglio 1942 — 15 luglio 1943per un anno
  7. 24 giugno 1941 — 15 luglio 1942per un anno
  8. 28 giugno 1940 — 24 giugno 1941per 12 mesi
  9. 17 agosto 1939 — 28 giugno 1940per 11 mesi
  10. 7 giugno 1938 — 17 agosto 1939per un anno
  11. 22 giugno 1937 — 7 giugno 1938per 12 mesi
  12. 1 giugno 1935 — 22 giugno 1937per 2 anni
  13. 5 luglio 1932 — 1 giugno 1935per 3 anni
  14. 3 maggio 1932 — 5 luglio 1932per 2 mesi
  15. 5 maggio 1931 — 3 maggio 1932per 12 mesi
  16. 17 gennaio 1931 — 5 maggio 1931per 4 mesi
  17. 31 maggio 1928 — 17 gennaio 1931testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 1935

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1932 al 1 giugno 1935.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 aprile 1935, n. 603

    La L. 29 aprile 1935, n. 603 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lett. C, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1935-36, in L. 169.500.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art16 · fonte del testo