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[1]Le entrate dell'Azienda sono costituite:

  • a)dalla tassa di circolazione sugli autoveicoli, il cui provento sara' per intero devoluto all'Azienda, rimanendo soppressa la compartecipazione ad esso delle Provincie e dei Comuni;
  • b)dal contributo di miglioramento stradale a carico de gli autoveicoli istituito con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2446;
  • c)da un contributo fisso annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di L. 180,000,000 per un ventennio da pagarsi in rate trimestrali anticipate di L. 45,000,000 ciascuna; 1234
  • d)dal provento dei canoni sulla pubblicita' lungo le strade statali fuori degli abitati;
  • e)dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie spettanti allo Stato per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;
  • f)dai canoni per la concessione di occupazioni e di attraversamento delle strade statali;
  • g)da tutti i proventi di qualunque natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade affidate all'Azienda e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse;
  • h)dal contributo integrativo dell'utenza stradale da parte di aziende industriali e di trasporti che usino di strade statali in modo da determinarne un eccezionale logorio sia con autoveicoli, sia con carri a trazione animale. Sono esclusi da tale contributo gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici concessi od autorizzati e quelli in uso alle Amministrazioni dello Stato.

[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno stabiliti l'entita' ed i limiti del contributo suddetto e fissate tutte le altre norme occorrenti per coordinarne l'applicazione in rapporto agli altri tributi sulla circolazione;

  • i)dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 5 gennaio 1931, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 9 aprile 1931, n. 365, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo annuo di L. 180.000.000, stabilito dall'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e' ridotto, per l'esercizio finanziario 1930-31, di L. 25.000.000".

L. 26 marzo 1931, n. 307

2

La L. 26 marzo 1931, n. 307 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e', per l'esercizio finanziario 1931-32, stabilito in L. 130.000.000".

L. 24 marzo 1932, n. 316

3

La L. 24 marzo 1932, n. 316 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e', per l'esercizio finanziario 1932-33, stabilito in L. 130.000.000".

Regio D.L. 18 giugno 1932, n. 758

4

Il Regio D.L. 18 giugno 1932, n. 758 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, fissato per l'esercizio 1931-32 in L. 130.000.000, e' aumentato di L. 50.000.000".

Testo in vigore dal 5 luglio 1932 al 1 giugno 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

17 versioni dal 1928

1928oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 29 maggio 1948 — 22 dicembre 2008per 61 anni
  3. 20 agosto 1946 — 29 maggio 1948abrogatoper un anno
  4. 4 ottobre 1944 — 20 agosto 1946per un anno
  5. 15 luglio 1943 — 4 ottobre 1944per un anno
  6. 15 luglio 1942 — 15 luglio 1943per un anno
  7. 24 giugno 1941 — 15 luglio 1942per un anno
  8. 28 giugno 1940 — 24 giugno 1941per 12 mesi
  9. 17 agosto 1939 — 28 giugno 1940per 11 mesi
  10. 7 giugno 1938 — 17 agosto 1939per un anno
  11. 22 giugno 1937 — 7 giugno 1938per 12 mesi
  12. 1 giugno 1935 — 22 giugno 1937per 2 anni
  13. 5 luglio 1932 — 1 giugno 1935per 3 anni
  14. 3 maggio 1932 — 5 luglio 1932per 2 mesi
  15. 5 maggio 1931 — 3 maggio 1932per 12 mesi
  16. 17 gennaio 1931 — 5 maggio 1931per 4 mesi
  17. 31 maggio 1928 — 17 gennaio 1931testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 1932

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1932 al 5 luglio 1932.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio D.L. 18 giugno 1932, n. 758

    Il Regio D.L. 18 giugno 1932, n. 758 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, fissato per l'esercizio 1931-32 in L. 130.000.000, e' aumentato di L. 50.000.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art16 · fonte del testo