Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1946 al 29 maggio 1948. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.
Abrogato dal 20 agosto 1946
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.
Abrogato dal 20 agosto 1946
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17 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 1944 al 20 agosto 1946. 299 parole tolte, 11 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Le entrate dell'Azienda sono costituite:
tolto: a) dalla tassa di circolazione sugli autoveicoli, il cui provento sara' per intero devoluto all'Azienda, rimanendo soppressa la compartecipazione ad esso delle Provincie e dei Comuni;
tolto: b) dal contributo di miglioramento stradale a carico de gli autoveicoli istituito con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2446;
tolto: c) da un contributo fisso annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di L. 180,000,000 per un ventennio da pagarsi in rate trimestrali anticipate di L. 45,000,000 ciascuna;
tolto: d) dal provento dei canoni sulla pubblicita' lungo le strade statali fuori degli abitati;
tolto: e) dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie spettanti allo Stato per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;
tolto: f) dai canoni per la concessione di occupazioni e di attraversamento delle strade statali;
tolto: g) da tutti i proventi di qualunque natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade affidate all'Azienda e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse;
tolto: h) dal contributo integrativo dell'utenza stradale da parte di aziende industriali e di trasporti che usino di strade statali in modo da determinarne un eccezionale logorio sia con autoveicoli, sia con carri a trazione animale. Sono esclusi da tale contributo gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici concessi od autorizzati e quelli in uso alle Amministrazioni dello Stato.
tolto: Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno stabiliti l'entita' ed i limiti del contributo suddetto e fissate tutte le altre norme occorrenti per coordinarne l'applicazione in rapporto agli altri tributi sulla circolazione;
tolto: i) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. PRESIDENZIALE 27 GIUGNO 1946, N. 38
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1094~art16 · fonte del testo