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[1]Le entrate dell'Azienda sono costituite:
- a)dalla tassa di circolazione sugli autoveicoli, il cui provento sara' per intero devoluto all'Azienda, rimanendo soppressa la compartecipazione ad esso delle Provincie e dei Comuni;
- b)dal contributo di miglioramento stradale a carico de gli autoveicoli istituito con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2446;
- c)da un contributo fisso annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di L. 180,000,000 per un ventennio da pagarsi in rate trimestrali anticipate di L. 45,000,000 ciascuna; 1234689
- d)dal provento dei canoni sulla pubblicita' lungo le strade statali fuori degli abitati;
- e)dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie spettanti allo Stato per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;
- f)dai canoni per la concessione di occupazioni e di attraversamento delle strade statali;
- g)da tutti i proventi di qualunque natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade affidate all'Azienda e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse;
- h)dal contributo integrativo dell'utenza stradale da parte di aziende industriali e di trasporti che usino di strade statali in modo da determinarne un eccezionale logorio sia con autoveicoli, sia con carri a trazione animale. Sono esclusi da tale contributo gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici concessi od autorizzati e quelli in uso alle Amministrazioni dello Stato.
[2]Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno stabiliti l'entita' ed i limiti del contributo suddetto e fissate tutte le altre norme occorrenti per coordinarne l'applicazione in rapporto agli altri tributi sulla circolazione;
- i)dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 5 gennaio 1931, n. 5, convertito senza modificazioni dalla L. 9 aprile 1931, n. 365, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il contributo annuo di L. 180.000.000, stabilito dall'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e' ridotto, per l'esercizio finanziario 1930-31, di L. 25.000.000".
L. 26 marzo 1931, n. 307
2La L. 26 marzo 1931, n. 307 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e', per l'esercizio finanziario 1931-32, stabilito in L. 130.000.000".
L. 24 marzo 1932, n. 316
3La L. 24 marzo 1932, n. 316 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, e', per l'esercizio finanziario 1932-33, stabilito in L. 130.000.000".
Regio D.L. 18 giugno 1932, n. 758
4Il Regio D.L. 18 giugno 1932, n. 758 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il contributo annuo di cui all'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, fissato per l'esercizio 1931-32 in L. 130.000.000, e' aumentato di L. 50.000.000".
L. 29 aprile 1935, n. 603
6La L. 29 aprile 1935, n. 603 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lett. C, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1935-36, in L. 169.500.000".
L. 29 aprile 1937, n. 787
8La L. 29 aprile 1937, n. 787 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'articolo 16, lettera c, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1937-38, in L. 173.500.000".
L. 25 aprile 1938, n. 548
9La L. 25 aprile 1938, n. 548 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lettera C), della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1938-1939, in lire 176.500.000".
Testo in vigore dal 7 giugno 1938 al 17 agosto 1939
