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Per l'assolvimento dei compiti di istituto, l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:

  • 1)i contributi obbligatori a carico dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione provinciale e del comune di Trieste, delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine e Gorizia ed ogni altro contributo volontario. Il contributo a carico dello Stato e' stabilito in lire 1.500.000.000 annue. L'ammontare dei contributi a carico degli altri Enti sopra indicati sara' stabilito dai rispettivi organi competenti in base alle norme in vigore, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto;
  • 2)i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali marittimi, che l'Ente riscuote e percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato e secondo le procedure di cui alle leggi in vigore, nonche' i proventi delle gestioni dirette;
  • 3)il provento della tassa sui passeggeri di cui agli articoli 30 e 49 della legge 9 febbraio 1963, n. 82;
  • 4)le speciali tasse e soprattasse portuali di possibile istituzione ai sensi delle leggi vigenti;
  • 5)i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;
  • 6)i proventi per diritti su attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;
  • 7)i beni e le somme che venissero all'Ente in virtu' di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Testo in vigore dal 31 luglio 1967 al 30 ottobre 1971

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-09;589~art4 · fonte su Normattiva