Art. 4 — Finanze e patrimonio
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Per l'assolvimento dei compiti di istituto, l'Ente ha a sua disposizione ed amministra:
- 1)i contributi obbligatori a carico dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione provinciale e del comune di Trieste, delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trieste, Udine e Gorizia ed ogni altro contributo volontario. Il contributo a carico dello Stato e' stabilito in lire 1.500.000.000 annue. L'ammontare dei contributi a carico degli altri Enti sopra indicati sara' stabilito dai rispettivi organi competenti in base alle norme in vigore, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto;
- 2)i canoni dovuti da terzi per concessioni di beni demaniali marittimi, che l'Ente riscuote e percepisce in luogo e con i privilegi dello Stato e secondo le procedure di cui alle leggi in vigore, nonche' i proventi delle gestioni dirette;
- 3)il provento della tassa sui passeggeri di cui agli articoli 30 e 49 della legge 9 febbraio 1963, n. 82;
- 4)le speciali tasse e soprattasse portuali di possibile istituzione ai sensi delle leggi vigenti;
- 5)i fondi ricavati mediante mutui ed altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;
- 6)i proventi per diritti su attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;
- 7)i beni e le somme che venissero all'Ente in virtu' di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo. 2 4
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 agosto 1971, n. 822
2La L. 14 agosto 1971, n. 822 ha disposto (con l'art. 5) che "Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1971, da lire 1.500 milioni a lire 2.300 milioni."
L. 22 dicembre 1979, n. 681
4con decorrenza dal 1 gennaio 1979
La L. 22 dicembre 1979, n. 681 ha disposto (con l'art. 1) che " II contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste, previsto dall'articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, modificato con l'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 822, e' elevato da lire 2.300 milioni a lire 4.600 milioni, a decorrere dal 1 gennaio 1979."
Testo in vigore dal 23 gennaio 1980 al 16 dicembre 2010
