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Sono organi dell'Ente autonomo il presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione e' composto di:
- a)un presidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;
- b)un vicepresidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;
- c)un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;
- d)un membro nominato dal Ministro per i lavori pubblici;
- e)un membro nominato dal Ministro per il tesoro;
- f)tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri nominati dal Ministro per l'agricoltura e foreste su designazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;
- g)i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;
- h)i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;
- i)un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia. Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per l'agricoltura e foreste, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per il tesoro. Esso dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1961 al 9 ottobre 1964
