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((Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione e' composto di:
- a)un presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;
- b)due vice presidenti scelti in due terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;
- c)un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;
- d)tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri, designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;
- e)i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;
- f)i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;
- g)un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La Giunta esecutiva dell'Ente e' composta dal presidente, dei due vice presidenti e di quattro consiglieri rappresentanti le Province interessate, eletti dal Consiglio di amministrazione i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi, e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati)).
Testo in vigore dal 9 ottobre 1964 al 19 maggio 1968
