Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, puo' deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e la Giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni. Puo' inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai 10 milioni. 4 Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della Giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1991, n.411

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La L. 30 dicembre 1991, n.411 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765, e' elevato a lire 100 milioni."

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048~art5 · fonte su Normattiva