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[1]Per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli 4 e 5 la Sezione tecnico-industriale dell'Ente e' dotata dei seguenti mezzi patrimoniali
- a)le attivita' nette finali dell'Ente per il miglioramento dell'industria solfifera siciliana;
- b)le attivita' nette finali della gestione di liquidazione del Consorzio per l'industria solfifera siciliana;
- c)un contributo annuo dello Stato per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1940-41.
[2]Detto contributo e' stabilito nella cifra di lire quattro milioni per ciascuno degli esercizi dal primo al quinto e di lire un milione per ciascuno degli esercizi dal sesto al decimo.
[3]Il Banco di Sicilia, attraverso la sua Sezione di credito minerario, istituita con R. decreto-legge 25 marzo 1927-V, n. 435, e' autorizzato a concedere mutui e prestiti per ricerche di nuovi giacimenti solfiferi, sia a favore della Sezione tecnico-industriale predetta e sia a favore di aziende minerarie. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 ottobre 1950, n. 904
1La L. 27 ottobre 1950, n. 904 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287, e' elevato, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni".
Testo in vigore dal 12 dicembre 1950 al 22 dicembre 2008
