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[1]Per il conseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli 4 e 5 la Sezione tecnico-industriale dell'Ente e' dotata dei seguenti mezzi patrimoniali

  • a)le attivita' nette finali dell'Ente per il miglioramento dell'industria solfifera siciliana;
  • b)le attivita' nette finali della gestione di liquidazione del Consorzio per l'industria solfifera siciliana;
  • c)un contributo annuo dello Stato per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire dall'esercizio 1940-41.

[2]Detto contributo e' stabilito nella cifra di lire quattro milioni per ciascuno degli esercizi dal primo al quinto e di lire un milione per ciascuno degli esercizi dal sesto al decimo.

[3]Il Banco di Sicilia, attraverso la sua Sezione di credito minerario, istituita con R. decreto-legge 25 marzo 1927-V, n. 435, e' autorizzato a concedere mutui e prestiti per ricerche di nuovi giacimenti solfiferi, sia a favore della Sezione tecnico-industriale predetta e sia a favore di aziende minerarie.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 12 dicembre 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-02;287~art6 · fonte del testo