Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1952 al 14 agosto 1975. Leggi il testo vigente →

Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito da cinque componenti scelti: due dal Consiglio nazionale forense fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro di grazia e giustizia; uno dal Ministro delle finanze ed uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti. Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni. I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 14 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art13 · fonte del testo