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Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito da cinque componenti scelti: due dal Consiglio nazionale forense fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro di grazia e giustizia; uno dal Ministro delle finanze ed uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti. Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni. I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 14 agosto 1975
