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Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti: 1° tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'articolo precedente; 2° il contributo corrisposto in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile di cognizione e di esecuzione, per ciascun procedimento speciale, per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative, tributarie e militari e per ogni procedimento penale; 3° il contributo corrisposto all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto nei procedimenti e giudizi indicati nel n. 2 svoltisi con rappresentanza o difesa di procuratore o di avvocato. Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo e' corrisposto all'atto della spedizione della prima copia; 4° la percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla autorita' giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori quali ne siano la natura e l'oggetto; 5° il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa; 6° le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26; 7° i versamenti volontari degli iscritti; 8° i redditi del patrimonio; 9° ogni altra eventuale entrata.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956
