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((Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

  • 1)tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'art. 16;
  • 2)il contributo previsto dell'art. 19;
  • 3)il contributo previsto dall'art. 22;
  • 4)la percentuale prevista dall'art. 24;
  • 5)il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;
  • 6)le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26;
  • 7)i versamenti volontari degli iscritti;
  • 8)i redditi del patrimonio;
  • 9)ogni altra eventuale entrata)).

Testo in vigore dal 22 settembre 1956 al 11 aprile 1963

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956. 118 parole tolte, 26 parole aggiunte in 10 capoversi.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti: tolto: 1°

aggiunto: 1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) tolto: dell'articolo precedente; 2° il contributo corrisposto in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile di cognizione e di esecuzione, per ciascun procedimento speciale, per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative, tributarie e militari e per ogni procedimento penale; 3° il contributo corrisposto all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto nei procedimenti e giudizi indicati nel n. 2 svoltisi con rappresentanza o difesa di procuratore o di avvocato. Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo e' corrisposto all'atto della spedizione della prima copia; 4° la percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla autorita' giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori quali ne siano la natura e l'oggetto; 5° aggiunto: dell'art. 16;

aggiunto: 2) il contributo previsto dell'art. 19;

aggiunto: 3) il contributo previsto dall'art. 22;

aggiunto: 4) la percentuale prevista dall'art. 24;

aggiunto: 5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa; tolto: 6°

aggiunto: 6) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26; tolto: 7°

aggiunto: 7) i versamenti volontari degli iscritti; tolto: 8°

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: 8) i redditi del patrimonio; tolto: 9°

aggiunto: 9) ogni altra eventuale entrata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art17 · fonte del testo