Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956. 118 parole tolte, 26 parole aggiunte in 10 capoversi.
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti: tolto: 1°
aggiunto: 1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) tolto: dell'articolo precedente; 2° il contributo corrisposto in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile di cognizione e di esecuzione, per ciascun procedimento speciale, per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative, tributarie e militari e per ogni procedimento penale; 3° il contributo corrisposto all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto nei procedimenti e giudizi indicati nel n. 2 svoltisi con rappresentanza o difesa di procuratore o di avvocato. Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo e' corrisposto all'atto della spedizione della prima copia; 4° la percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla autorita' giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori quali ne siano la natura e l'oggetto; 5° aggiunto: dell'art. 16;
aggiunto: 2) il contributo previsto dell'art. 19;
aggiunto: 3) il contributo previsto dall'art. 22;
aggiunto: 4) la percentuale prevista dall'art. 24;
aggiunto: 5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa; tolto: 6°
aggiunto: 6) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26; tolto: 7°
aggiunto: 7) i versamenti volontari degli iscritti; tolto: 8°
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
aggiunto: 8) i redditi del patrimonio; tolto: 9°
aggiunto: 9) ogni altra eventuale entrata.