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Le rinunzie indicate nel n. 6 dell'art. 17 sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualita' di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963
