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Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto. Il presidente e' coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, e' supplito da un vice presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art4 · fonte del testo