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La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalita di riscossione dei contributi possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art41 · fonte del testo