Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 47 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La pensione di invalidita' non e' riversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione di invalidita' riscossi dall'iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art40 · fonte del testo