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Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'art. 28 della legge 1 dicembre 1939, n. 1938, continuano a percepire i relativi assegni. Qualora le disponibilita' del fondo costituito per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficiati. Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto hanno la facolta' di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data. Tale diritto di trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del settantesimo anno di eta' e' riconosciuto altresi' a favore degli iscritti all'ente di previdenza che non possono o non intenderanno avvalersi del diritto di riscatto previsto dall'art. 60, sempre che concorrano le seguenti condizioni:
- 1)che ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 2 per l'ammissione al trattamento di pensione;
- 2)che l'iscritto non goda di pensione, eccettuata quella di guerra, a carico dello Stato o di altri enti pubblici ovvero non ricopra uffici ai quali sia concesso un trattamento di quiescenza;
- 3)che il suo reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta complementare sul reddito non abbia superato l'importo di due milioni di lire all'anno ovvero che non risulti iscritto in ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;
- 4)che abbia esercitato la professione almeno per 20 anni e sia stato iscritto all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore a 10 anni;
- 5)che abbia pagato regolarmente i contributi dovuti. Il conseguimento della pensione per trattamento eccezionale di previdenza e' subordinato all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni o al versamento di tanti contributi nella misura stabilita dall'art. 54, comma secondo, quanti sono gli anni che mancano al compimento di 10 anni di iscrizione. Il periodo di iscrizione alla Cassa o l'ammontare dei contributi previsti dal comma precedente e' ridotto a cinque per coloro che all'entrata in vigore della legge hanno compiuto 70 anni di eta' e non e' richiesto per coloro che hanno compiuto il 75° anno di eta'. Il conseguimento della pensione non e' subordinato alla condizione prevista dal comma quinto e sesto qualora l'inscritto chieda di essere ammesso al trattamento eccezionale di previdenza al compimento del 75° anno di eta'. Le somme dovute dal richiedente come contributo integrativo ai sensi del comma quinto e sesto sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua eta' all'entrata in vigore della legge e l'eta' nella quale e' ammesso al godimento degli assegni di pensione per trattamento eccezionale di previdenza e sono riscosse con le modalita' previste dall'art. 52.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956
